LA CARTA DEI VALORI
ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE
UN SOGNO PER LA STRADA
ART. 1 – E’ costituita in Bologna l’Associazione di solidarietà internazionale denominata “Un sogno per la strada” senza fini di lucro, con sede centrale in via Vallescura n. 21 – 40136 Bologna e sedi secondarie a Cosenza, Modena, Piacenza, Roma, Vicenza.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire altre sedi secondarie, uffici, filiali, agenzie, rappresentanze sia in Italia sia all’estero.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2 – L’obiettivo primario della nostra Associazione è la tutela dei diritti e la promozione della persona in tutte le sue dimensioni attraverso la sensibilizzazione di persone e coscienze circa le grandi tematiche legate alle condizioni di sottosviluppo e di discriminazione sociale, economica, culturale e religiosa cui è soggetta buona parte della popolazione mondiale. Desiderio e stimolo costante dell’Associazione è la tensione verso una mentalità nuova, mentalità che gli associati tendono a fare propria vivendola, facendola conoscere, apprezzare e condividere.
L’Associazione si ispira ai principi di solidarietà Cristiana.
Per contribuire alla realizzazione di questi principi l’Associazione promuove:
1) progetti di cooperazione allo sviluppo nel sud del mondo finalizzati al raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale, equità e rispetto dei diritti umani;
2) progetti di educazione allo sviluppo e campagne di sensibilizzazione sulle problematiche del Terzo Mondo;
3) volontariato internazionale e scambi giovanili con l’obiettivo di creare un ponte tra Nord e Sud del mondo;
4) diffusione di un’informazione critica e alternativa attraverso internet e i mezzi di comunicazione convenzionali
Può attivare e gestire attività connesse alla vendita di artigianato etnico e prodotti del commercio equo e solidale; incentivare viaggi di turismo responsabile attraverso i quali promuovere la conoscenza dei popoli nel pieno rispetto della loro cultura e del loro ambiente ; svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati e eticamente conformi al presente Statuto; collaborare riunendosi anche in consorzio con altre organizzazioni affini italiane ed estere, Organizzazioni Non Governative, ONLUS, nonché gruppi informali del volontariato, organizzazioni internazionali, enti pubblici e locali, nonché scuole, università, organismi ecclesiastici, diocesi, istituti missionari, singoli privati, istituti di ricerca pubblici e privati, imprese, enti ed istituzioni; compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e/o immobiliari, nel rispetto dello spirito del presente Statuto
L’Associazione svolge qualsiasi altra iniziativa che consenta il miglior proseguimento dei fini sociali.
Le attività di cui sopra sono svolte dall’ Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’ attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’ assemblea.
ART. 3 – L’ Associazione per raggiungere i suddetti scopi, si gioverà dei seguenti ordini e mezzi:
mezzi finanziari derivanti dai contributi associativi, dalle oblazioni private e dagli eventuali contributi pubblici,
mezzi culturali propri e derivanti dal collegamento con movimenti simili, con la scuola, con le istituzioni, con i centri culturali e con i mass-media,
mezzi civili propri e derivanti dal collegamento con esperienze di formazione civile e di volontariato nel servizio di rilievo sociale,
mezzi sportivi propri o derivanti dal collegamento con tutti gli Enti di promozione sportiva nelle iniziative che non contrastino con i principi ispiratori,
mezzi formativi propri o derivanti dal collegamento con tutte le istituzioni pastorali e comunitarie impegnate nell’educazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stipulare convenzioni e accordi con altre associazioni o cooperative senza scopo di lucro che abbiano le stesse finalità per favorire il raggiungimento degli scopi sociali.
L’esercizio finanziario dell’ Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1°gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea entro il mese di marzo.
ART. 4 – Il numero degli aderenti è illimitato. Possono far parte dell’ Associazione tutte le persone di buona volontà, che accettano gli scopi dell’ associazione elencati nello Statuto.
L’ammissione a socio, deliberata nel Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
E’ dovere del socio all’atto dell’iscrizione versare la quota annua nella misura deliberata dall’assemblea su suggerimento del consiglio.
I soci hanno diritto alla tessera dell’ Associazione. I soci hanno diritto di partecipazione a tutte le attività dell’ Associazione e di essere eletti negli organi direttivi.
ART. 5 – Doveri del socio sono:
tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto, non tenere discorsi illeciti o contrari ai principi morali di una civile convivenza;
offrire volontariamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell’ Associazione secondo le necessità organizzative delle attività sociali promosse dai responsabili eletti dall’assemblea.
ART.6 – L’ Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio dell’ associazione stessa.
ART. 7 – Ogni reclamo deve essere presentato direttamente al Consiglio.
ART. 8 – Si decade dalla qualifica di socio:
per recesso;
per comportamento contrastante con gli scopi dell’ Associazione;
per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
per mancato versamento della quota associativa per 1 anno trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito. L’ esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, debbono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
ART. 9 – Organi dell’ Associazione sono:
Assemblea dei soci
Consiglio Direttivo
Presidente
L’ Associazione è diretta dal Consiglio eletto fra i soci in numero non inferiore a 5 e non superiore a 15.
Il Consiglio è eletto dall’ assemblea a scrutinio segreto o palese. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
ART. 10 – Il Consiglio resta in carica per la durata di 3 (tre) anni ed è rinnovabile.
ART. 11 – Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, due Vice-Presidenti, il Segretario, l’Amministratore e i delegati alle varie attività.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
Predisporre il bilancio;
Nominare il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario;
Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’assemblea dei soci.
ART. 12 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ Associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni.
ART. 13 – I Vice-Presidenti coadiuvano e sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni e costituisce l’archivio dell’ Associazione.
L’Amministratore provvede alla gestione economica dell’ Associazione.
ART. 14 – I delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le delibere del Consiglio.
ART. 15 – Il Consigliere assente a 3 (tre) riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti.
ART. 16 – Le riunioni del Consiglio, presiedute dal Presidente o dai Vice-Presidenti, sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri ed approvate col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
ART. 17 – Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o almeno 2/3 dei consiglieri ne chiedano la convocazione.
ART. 18 – L’assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
L’assemblea ordinaria:
nomina il Consiglio Direttivo
elabora il programma delle attività annuali
elabora le eventuali modifiche al regolamento interno
approva il bilancio consuntivo e preventivo
ART. 19 – Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il Consiglio le reputi necessarie o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno 1/10 dei soci: nel qual caso il Consiglio ha l’obbligo di indire la riunione entro quindici giorni dalla domanda.
ART. 20 – L’assemblea, sia straordinaria che ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo sciolglimento dell’ Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 21 – Nelle assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne facciano domanda almeno la metà dei soci presenti. Trattandosi di questioni riguardanti le persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.
ART. 22 – Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente ART.2.
ART. 23 – In caso di scioglimento dell’ Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
ART. 24 – Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del codice civile ed ad altre norme di Legge in materia.